La denominazione di origine controllata “Montescudaio” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal disciplinare, per le seguenti tipologie:

Bianco:
“Montescudaio” Bianco
“Montescudaio” Vin Santo

Bianco con menzione del vitigno:
“Montescudaio” Vermentino
“Montescudaio” Chardonnay
“Montescudaio” Sauvignon

Rosso:
“Montescudaio” Rosso

Rosso con menzione del vitigno:
“Montescudaio” Cabernet franc
“Montescudaio” Cabernet sauvignon
“Montescudaio” Sangiovese
“Montescudaio” Merlot

La denominazione è accompagnata da indicazioni geografiche, vitigni e annate che definiscono le specifiche tipologie di vino prodotte nella zona delimitata. Le menzioni riservate ai vini bianchi e rossi riflettono la prevalenza di uno specifico vitigno nell'assemblaggio, secondo quanto stabilito dal disciplinare.

La zona di produzione delle uve comprende territori amministrativi nei comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Riparbella e Santa Luce, tutti situati in provincia di Pisa.

Ampelografia

La base ampelografica è così definita:

Bianco e Vin Santo:
Minimo 50% Trebbiano Toscano
Massimo 50% altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nell’area.

Bianchi con menzione del vitigno:
Minimo 85% del vitigno indicato (Vermentino, Chardonnay, Sauvignon)
Massimo 15% altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nell’area.

Rosso:
Minimo 50% Sangiovese
Massimo 50% altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nell’area.

Rossi con menzione del vitigno:
Minimo 85% del vitigno indicato (Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Sangiovese, Merlot)
Massimo 15% altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nell’area.

I vitigni utilizzati nelle diverse tipologie di vino devono essere iscritti nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite, così come previsto dalla normativa vigente. La composizione ampelografica è uno degli elementi principali che definisce le caratteristiche organolettiche e sensoriali dei vini prodotti.

Norme per la viticoltura

I vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere ubicati in terreni con esposizione e giacitura adatta, ad esclusione dei fondovalle umidi.

L’irrigazione di soccorso è ammessa.

I nuovi impianti e i reimpianti devono avere una densità non inferiore a 3.500 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono così definiti:

Bianco, Vin Santo: 11 t/Ha, 10,50% vol.
Chardonnay, Sauvignon, Vermentino: 10 t/Ha, 10,50% vol.
Rosso: 10 t/Ha, 11,00% vol.
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Sangiovese: 9 t/Ha, 11,00% vol.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, invecchiamento, affinamento in bottiglia, appassimento delle uve e imbottigliamento devono avvenire all’interno della zona di produzione delimitata dal disciplinare.

È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini secondo le norme comunitarie e nazionali vigenti, utilizzando mosti o prodotti della medesima denominazione.

La colmatura dei vini soggetti a invecchiamento obbligatorio è ammessa fino al 10% con vini aventi diritto alla stessa denominazione.

Per la produzione del vino “Montescudaio” Vin Santo, l’uva deve essere sottoposta a selezione e appassimento naturale. L’ammostamento deve avvenire tra il 20 novembre e il 31 marzo dell’anno successivo alla vendemmia, con una concentrazione zuccherina minima di 250 g/l. L’appassimento deve avvenire in locali idonei.

Fonti